Cosa Fanno i dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili
Dottori commercialisti ed Esperti contabili sono figure professionali insostituibili in ogni settore dell’economia e della società, come qualificati intermediari tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese.
I principali ambiti di attività professionale sono la consulenza fiscale, la revisione contabile, il bilancio ambientale, il no profit, la fiscalità internazionale, la lotta al riciclaggio, la gestione delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, il diritto societario e quello tributario, la consulenza tecnica nei tribunali.
L’oggetto della professione
Agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:
a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
Iscritti alla sezione A
Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b) le valutazioni di azienda;
c) l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali;
f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’art. 2409 del codice civile;
g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d’investimento;
h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto; l) l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; m) l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici; n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell’Albo (2).
Iscritti alla sezione B
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;
e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
f) il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
f-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’elencazione fatta non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti.
Definizione
Il dottore commercialista è un esperto delle gestioni patrimoniali in materia fiscale, tributaria e giuridica. Si occupa dell’amministrazione e della liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni, svolge perizie, consulenze tecniche, ispezioni e revisioni amministrative. E’ in grado di offrire consulenza societaria e contrattuale e consulenza giuridico-commerciale. Ha il compito di verifica e indagine sull’attendibilità di bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile delle imprese. Sa gestire regolamenti e liquidazioni di avarie (in economia marittima) e infine può avere la funzione di sindaco e di revisore di bilancio, nelle società commerciali e negli enti in cui è previsto il controllo legale dei conti.
L’esperto contabile fa da garante nella valutazione e nel controllo della contabilità e del bilancio, effettuati secondo procedure automatizzate. Nel settore bancario, la maggior parte delle operazioni contabili sono gestite da collaudati software e sofisticati sistemi di rete. L’esperto contabile analizza gli elaborati contabili, verifica la correttezza delle procedure di rilevazione dei dati, controlla la coerenza dei risultati contabili e gestionali rispettando le norme legali, le regole e le indicazioni fornite dall’azienda, rilegge e controlla la contabilità delle filiali; individua, segnala e corregge eventuali anomalie e si occupa della redazione e della quadratura del bilancio aziendale
Requisiti
Per esercitare la professione di dottore commercialista è necessario essere in possesso di una laurea di secondo livello (quinquennale) appartenente alla classe 64/S -Scienza dell’Economia – oppure alla classe84/S – Scienze economico aziendali o di una laurea rilasciata dalle facoltà di “Economia e Commercio” secondo l’ordinamento attuale.
Per esercitare la professione di esperto contabile è sufficiente essere in possesso di una laurea di primo livello (triennale) appartenente alla classe 17 – Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale oppure alla classe 28 – Scienze Economiche.
Le professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile sono regolate dal Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che delinea l’ordinamento professionale delle nuove professioni contabili, a seguito dell’unificazione dell’Albo dei “Dottori commercialisti” con quello dei “Ragionieri e periti commerciali”. Dal 1° gennaio 2008 sono stati soppressi l’“Ordine dei dottori commercialisti” e il “Collegio dei Ragionieri e periti commerciali”, ed è stato costituito l’“Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”1. Per accedere a entrambe le professioni, dopo aver ottenuto il titolo di laurea richiesto, è necessario svolgere un periodo di tirocinio della durata di tre anni presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all’Albo. Una volta ottenuto il Certificato di Compimento del tirocinio si dovrà sostenere l’esame di Stato che consente l’abilitazione all’esercizio della professione. Con l’abilitazione si potrà fare domanda di iscrizione all’Albo dell’“Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” che è articolato in due sezioni: la sezione A è dedicata ai dottori commercialisti e la sezione B è dedicata agli esperti contabili.
L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente né abituale:
– della professione di notaio;
– della professione di giornalista professionista;
– dell’attività d’impresa, in nome proprio o altrui, e per proprio conto, di produzione di beni e servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
– dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
– dell’attività di promotore finanziario
Adempimenti per l’esercizio della professione
Per l’esercizio della professione di esperto contabile o dottore commercialista sono necessari:
– Abilitazione professionale,mediante iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
– Domanda di attribuzione del numero di partita iva
– Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso la Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri (CNPR) per gli esperti contabili e presso la Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti per i dottori commercialisti
Riferimenti Normativi Nazionali
- L. 15 luglio 1906, n. 327 – Esercizio della professione dei ragionieri
- R.D. 9 dicembre 1906, n. 715 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 15 luglio 1906, n. 327, sull’esercizio della professione di ragioniere
- L. 8 dicembre 1956, n. 1378 – Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni
- D.M. 9 settembre 1957 – Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni.
- D.P.R. 3 luglio 1961, n. 1197 – Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concernente l’abilitazione definitiva all’esercizio professionale
- L. 3 febbraio 1963, n. 100 – Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
- L. 9 febbraio 1963, n. 160 – Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
- L. 23 dicembre 1970, n. 1140 – Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull’assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
- L. 29 gennaio 1986, n. 21 – Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
- L. 30 dicembre 1991, n. 414 – Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
- L. 12 febbraio 1992, n. 183 – Modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali
- L. 17 febbraio 1992, n. 206 – Tirocinio professionale per i dottori commercialisti
- D.M. 10 marzo 1995, n. 327 – Regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di -dottore commercialista
- Legge 24 febbraio 2005, n. 34 – Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (2005_139) – Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
Codice Attività Economica ATECO
- 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti
- 69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
- 69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi